Le parole chiave per la scuola dell'autonomia
Legge
17 maggio 1999, n. 144
Articolo 69
1. Per riqualificare e ampliare l'offerta
formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati,
nell'ambito e sistema di formazione integrata superiore (FIS), è istituito il
sistema della istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), al quale si
accede di norma con il possesso del diploma di scuola secondaria superiore. Con
decreto adottato di concerto dai Ministri della pubblica istruzione, del lavoro
e della previdenza sociale e dell'università e della ricerca scientifica e
tecnologica, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, sono definiti le condizioni di accesso ai corsi dell'IFTS
per coloro che non sono in possesso del diploma di scuola secondaria superiore,
gli standard dei diversi percorsi dell'IFTS, le modalità che favoriscono
l'integrazione tra i sistemi formativi di cui all'art. 68 e determinano i
criteri per l'equipollenza dei rispettivi percorsi e titoli; con il medesimo
decreto sono altresì definiti i crediti formativi che vi si acquisiscono e le
modalità della loro certificazione e utilizzazione, a norma dell'art. 142,
comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. Le regioni programmano l'istituzione dei
corsi dell'IFTS, che sono realizzati con modalità che garantiscono
l'integrazione tra sistemi formativi, sulla base di linee guida definite
d'intesa tra i Ministri della pubblica istruzione, del lavoro e della previdenza
sociale e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, la
Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e le
parti sociali mediante l'istituzione di un apposito Comitato nazionale.
Alla progettazione dei corsi dell'IFTS concorrono
università, scuole medie superiori, enti pubblici di ricerca, centri e agenzie
di formazione professionale accreditati ai sensi dell'art. 17 della legge 24
giugno 1997, n. 196, e imprese o loro associazioni, tra loro associati anche in
forma consortile.
3. La certificazione rilasciata in esito ai
corsi di cui al comma 1, che attesta le competenze acquisite secondo un modello
allegato alle linee guida di cui al comma 2, è valida in ambito nazionale.
4. Gli interventi di cui al presente articolo
sono programmabili a valere sul Fondo di cui all'art. 4 della legge 18 dicembre
1997, n. 440, nei limiti delle risorse preordinate allo scopo dal Ministero
della pubblica istruzione, nonché sulle risorse finalizzate a tale scopo dalle
regioni nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio. Possono concorrere
allo scopo anche altre risorse pubbliche e private. Alle finalità di cui al
presente articolo la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze e alle funzioni ad esse
attribuite, secondo quanto disposto dagli statuti speciali e dalle relative
norme di attuazione; a tal fine accedono al Fondo di cui al presente comma e la
certificazione rilasciata in esito ai corsi da esse istituiti è valida in
ambito nazionale.".