Le parole chiave per la scuola dell'autonomia
Legge 17 maggio 1999, n. 144. Articolo 68
a) nel sistema di istruzione scolastica;
b) nel sistema della formazione professionale di
competenza regionale;
c) nell'esercizio dell'apprendistato.
2. L'obbligo di cui al comma 1 si intende comunque
assolto con il conseguimento di un diploma di scuola secondaria superiore o di
una qualifica professionale. Le competenze certificate in esito a qualsiasi
segmento della formazione scolastica, professionale e dell'apprendistato
costituiscono crediti per il passaggio da un sistema all'altro.
3. I servizi per l'impiego decentrati organizzano,
per le funzioni di propria competenza, l'anagrafe regionale dei soggetti che
hanno adempiuto o assolto l'obbligo scolastico e predispongono le relative
iniziative di orientamento.
4. Agli oneri derivanti dall'intervento di cui al
comma 1 si provvede:
a) a carico del Fondo di cui all'art. 1, comma 7, del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio, 1993, n. 236, per i seguenti importi: lire 200 miliardi per l'anno
1999, lire 430 miliardi per il 2000 e fino a lire 590 miliardi a decorrere
dall'anno 2001;
b) a carico del Fondo di cui all'art. 4 della legge
18 dicembre 1997, n. 440, per i seguenti importi: lire 30 miliardi per l'anno
2000, lire 110 miliardi per l'anno 2001 e fino a lire 190 miliardi a decorrere
dall'anno 2002.
A decorrere dall'anno 2000, per la finalità di cui
alla legge 18 dicembre 1997, n. 440, si provvede ai sensi dell'art. 11, comma 3,
lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
5. Con regolamento da adottare, entro sei mesi
dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, su
proposta dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica
istruzione e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, previo
parere delle competenti commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di
cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sentite le organizzazioni
sindacali comparativamente piùrappresentative a livello nazionale, sono
stabiliti i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo, anche con
riferimento alle funzioni dei servizi per l'impiego di cui al comma 3, e sono
regolate le relazioni tra l'obbligo di istruzione e l'obbligo di formazione,
nonché i criteri coordinati ed integrati di riconoscimento reciproco dei
crediti formativi e della loro certificazione e di ripartizione delle risorse di
cui al comma 4 tra le diverse iniziative attraverso le quali può essere assolto
l'obbligo di cui al comma 1. In attesa dell'emanazione del predetto regolamento,
il Ministro del lavoro e della previdenza sociale con proprio decreto destina
nell'ambito delle risorse di cui al comma 4, lettera a), una quota fino a lire
200 miliardi, per l'anno 1999, per le attività di formazione nell'esercizio
dell'apprendistato anche se svolte oltre il compimento del diciottesimo anno di
età, secondo le modalità di cui all'art. 16 della legge 24 giugno 1997, n.
196. Le predette risorse possono essere altresì destinate al sostegno ed alla
valorizzazione di progetti sperimentali in atto, di formazione per
l'apprendistato, dei quali sia verificata la compatibilità con le disposizioni
previste dall'art. 16 della citata legge n. 196 del 1997. Alle finalità di cui
ai commi 1 e 2 la regione Valle d'Aosta e le province autonome di Trento e di
Bolzano provvedono, in relazione alle competenze ad esse attribuite e alle
funzioni da esse esercitate in materia di istruzione, formazione professionale e
apprendistato, secondo quanto disposto dai rispettivi statuti speciali e dalle
relative norme di attuazione. Per l'esercizio di tali competenze e funzioni le
risorse dei fondi di cui al comma 4 sono assegnate direttamente alla regione
Valle d'Aosta e alle province autonome di Trento e di Bolzano".