Le parole chiave per la scuola dell'autonomia
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge:
Art. 1.
1. Il contratto di fornitura di lavoro
temporaneo è il contratto mediante il quale un'impresa di fornitura di lavoro
temporaneo, di seguito denominata "impresa fornitrice", iscritta all'albo
previsto dall'articolo 2, comma 1, pone uno o più lavoratori, di seguito
denominati "prestatori di lavoro temporaneo", da essa assunti con il contratto
previsto dall'articolo 3, a disposizione di un'impresa che ne utilizzi la
prestazione lavorativa, di seguito denominata "impresa utilizzatrice", per il
soddisfacimento di esigenze di carattere temporaneo individuate ai sensi del
comma 2.
2. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo può essere concluso:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi nazionali della categoria di
appartenenza dell'impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati
comparativamente più rappresentativi;
b) nei casi di temporanea utilizzazione in qualifiche non previste dai normali
assetti produttivi aziendali;
c) nei casi di sostituzione dei lavoratori assenti, fatte salve le ipotesi di
cui al comma 4.
3. Nei settori dell'agricoltura, privilegiando le attività rivolte allo sviluppo
dell'agricoltura biologica, e dell'edilizia i contratti di fornitura di lavoro
temporaneo potranno essere introdotti in via sperimentale previa intesa tra le
organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente
più rappresentative sul piano nazionale circa le aree e le modalità della
sperimentazione.
4. E' vietata la fornitura di lavoro temporaneo:
a) per le qualifiche di esiguo contenuto professionale, individuate come tali
dai contratti collettivi nazionali della categoria di appartenenza dell'impresa
utilizzatrice, stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi;
b) per la sostituzione di lavoratori che esercitano il diritto di sciopero;
c) presso unità produttive nelle quali si sia proceduto, entro i dodici mesi
precedenti, a licenziamenti collettivi che abbiano riguardato lavoratori adibiti
alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la fornitura avvenga per
provvedere a sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione
del posto;
d) presso unità produttive nelle quali sia operante una sospensione dei rapporti
o una riduzione dell'orario, con diritto al trattamento di integrazione
salariale, che interessino lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la
fornitura;
e) a favore di imprese che non dimostrano alla Direzione provinciale del lavoro
di aver effettuato la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 4 del
decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni ed
integrazioni;
f) per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per lavori
particolarmente pericolosi individuati con decreto del Ministro del lavoro e
della previdenza sociale da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della presente legge.
5. Il contratto di fornitura di lavoro temporaneo è stipulato in forma scritta e
contiene i seguenti elementi:
a) il numero dei lavoratori richiesti;
b) le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori ed il loro inquadramento;
c) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo delle prestazioni
lavorative;
d) assunzione da parte dell'impresa fornitrice dell'obbligazione del pagamento
diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei
contributi previdenziali;
e) assunzione dell'obbligo della impresa utilizzatrice di comunicare all'impresa
fornitrice i trattamenti retributivi e previdenziali applicabili, nonché le
eventuali differenze maturate nel corso di ciascuna mensilità o del minore
periodo di durata del rapporto;
f) assunzione dell'obbligo dell'impresa utilizzatrice di rimborsare all'impresa
fornitrice gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente
sostenuti in favore del prestatore di lavoro temporaneo;
g) assunzione da parte dell'impresa utilizzatrice, in caso di inadempimento
dell'impresa fornitrice, dell'obbligo del pagamento diretto al lavoratore del
trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali in
favore del prestatore di lavoro temporaneo, fatto salvo il diritto di rivalsa
verso l'impresa fornitrice;
h) la data di inizio ed il termine del contratto per prestazioni di lavoro
temporaneo;
i) gli estremi dell'autorizzazione rilasciata all'impresa fornitrice.
6. E' nulla ogni clausola diretta a limitare, anche indirettamente, la facoltà
dell'impresa utilizzatrice di assumere il lavoratore al termine del contratto
per prestazioni di lavoro temporaneo di cui all'articolo 3.
7. Copia del contratto di fornitura è trasmessa dall'impresa fornitrice alla
Direzione provinciale del lavoro competente per territorio entro dieci giorni
dalla stipulazione.
8. I prestatori di lavoro temporaneo non possono superare la percentuale dei
lavoratori, occupati dall'impresa utilizzatrice in forza di contratto a tempo
indeterminato, stabilita dai contratti collettivi nazionali della categoria di
appartenenza dell'impresa stessa, stipulati dai sindacati comparativamente più
rappresentativi.
Art. 2.
1. L'attività di fornitura di lavoro temporaneo
può essere esercitata soltanto da società iscritte in apposito albo istituito
presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero del
lavoro e della previdenza sociale rilascia, sentita la commissione centrale per
l'impiego, entro sessanta giorni dalla richiesta e previo accertamento della
sussistenza dei requisiti di cui al comma 2, l'autorizzazione provvisoria
all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo,
provvedendo contestualmente all'iscrizione delle società nel predetto albo.
Decorsi due anni il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, su
richiesta del soggetto autorizzato, entro i trenta giorni successivi rilascia
l'autorizzazione a tempo indeterminato subordinatamente alla verifica del
corretto andamento dell'attività svolta.
2. I requisiti richiesti per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 sono i
seguenti:
a) la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero
cooperativa, italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea; l'inclusione
nella denominazione sociale delle parole: "società di fornitura di lavoro
temporaneo"; l'individuazione, quale oggetto esclusivo, della predetta attività;
l'acquisizione di un capitale versato non inferiore a un miliardo di lire; la
sede legale o una sua dipendenza nel territorio dello Stato;
b) la disponibilità di uffici e di competenze professionali idonee allo
svolgimento dell'attività di fornitura di manodopera nonché la garanzia che .
l'attività interessi un ambito distribuito sull'intero territorio nazionale e
comunque non inferiore a quattro regioni;
c) a garanzia dei crediti dei lavoratori assunti con il contratto di cui
all'articolo 3 e dei corrispondenti crediti contributivi degli enti
previdenziali, la disposizione, per i primi due anni, di un deposito cauzionale
di lire 700 milioni presso un istituto di credito avente sede o dipendenza nel
territorio nazionale; a decorrere dal terzo anno solare, la disposizione, in
luogo della cauzione, di una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore
al 5 per cento del fatturato, al netto dell'imposta sul valore aggiunto,
realizzato nell'anno precedente e comunque non inferiore a lire 700 milioni;
d) in capo agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti muniti di
rappresentanza e ai soci accomandatari: assenza di condanne penali, anche non
definitive, ivi comprese le sanzioni sostitutive di cui alla legge 24 novembre
1981, n. 689, per delitti contro il patrimonio, per delitti contro la fede
pubblica o contro l'economia pubblica, per il delitto previsto dall'articolo
416-bis del codice penale, o per delitti non colposi per i quali la legge
commini la pena della reclusione non inferiore nel massimo a tre anni, per
delitti o contravvenzioni previsti da leggi dirette alla prevenzione degli
infortuni sul lavoro o, in ogni caso, previsti da leggi in materia di lavoro o
di previdenza sociale; assenza, altresì, di sottoposizione alle misure di
prevenzione disposte ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della
legge 31 maggio 1965, n. 575, o della legge 13 settembre 1982, n. 646, e
successive modificazioni.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 può essere concessa anche a società
cooperative di produzione e lavoro che, oltre a soddisfare le condizioni di cui
al comma 2, abbiano almeno cinquanta soci e tra di essi, come socio sovventore,
almeno un fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione,
di cui agli articoli 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e che occupino
lavoratori dipendenti per un numero di giornate non superiore ad un terzo delle
giornate di lavoro effettuate dalla cooperativa nel suo complesso. Soltanto i
lavoratori dipendenti dalla società cooperativa di produzione e lavoro possono
essere da questa forniti come prestatori di lavoro temporaneo.
4. I requisiti di cui ai commi 2 e 3 nonché le informazioni di cui al comma 7
sono dichiarati dalla società alla camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura della provincia in cui ha la sede legale, per l'iscrizione nel
registro di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 7
dicembre 1995, n. 581.
5. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, con decreto da emanare
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
stabilisce le modalità della presentazione della richiesta di autorizzazione di
cui al comma 1.
6. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale svolge vigilanza e
controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo ai sensi del presente articolo e sulla permanenza in capo ai
medesimi soggetti dei requisiti di cui al comma 2.
7. La società comunica all'autorità concedente gli spostamenti di sede,
l'apertura delle filiali o succursali, la cessazione dell'attività ed ha inoltre
l'obbligo di fornire all'autorità concedente tutte le informazioni da questa
richieste.
8. La disciplina in materia di assunzioni obbligatorie e l'obbligo di riserva di
cui all'articolo 25, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, non si
applicano all'impresa fornitrice con riferimento ai lavoratori da assumere con
contratto per prestazioni di lavoro temporaneo. I predetti lavoratori non sono
computati ai fini dell'applicazione, all'impresa fornitrice, delle predette
disposizioni.
Art. 3.
1. Il contratto di lavoro per prestazioni di
lavoro temporaneo è il contratto con il quale l'impresa fornitrice assume il
lavoratore:
a) a tempo determinato corrispondente alla durata della prestazione lavorativa
presso l'impresa utilizzatrice;
b) a tempo indeterminato.
2. Con il contratto di cui al comma 1 il lavoratore temporaneo, per la durata
della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, svolge la propria
attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa
medesima; nell'ipotesi di contratto a tempo indeterminato il lavoratore rimane a
disposizione dell'impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la
prestazione lavorativa presso un'impresa utilizzatrice.
3. Il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è stipulato in forma
scritta e copia di esso è rilasciata al lavoratore entro 5 giorni dalla data di
inizio della attività presso l'impresa utilizzatrice. Il contratto contiene i
seguenti elementi:
a) i motivi di ricorso alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo;
b) l'indicazione dell'impresa fornitrice e della sua iscrizione all'albo, nonché
della cauzione ovvero della fideiussione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera
c);
c) l'indicazione dell'impresa utilizzatrice;
d) le mansioni alle quali il lavoratore sarà adibito ed il relativo
inquadramento;
e) l'eventuale periodo di prova e la durata del medesimo;
f) il luogo, l'orario ed il trattamento economico e normativo spettante;
g) a data di inizio ed il termine dello svolgimento dell'attività lavorativa
presso l'impresa utilizzatrice;
h) le eventuali misure di sicurezza necessarie in relazione al tipo di attività.
4. Il periodo di assegnazione inizialmente stabilito può essere prorogato, con
il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per la durata previsti
dalla contrattazione collettiva nazionale di categoria. Il lavoratore ha diritto
di prestare l'opera lavorativa per l'intero periodo di assegnazione, salvo il
caso di mancato superamento della prova o della sopravvenienza di una giusta
causa di recesso.
5. L'impresa fornitrice informa i prestatori di lavoro temporaneo sui rischi per
la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e li
forma e addestra all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie allo
svolgimento dell'attività lavorativa per la quale essi vengono assunti in
conformità alle disposizioni recate dal decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626, e successive modificazioni ed integrazioni. Il contratto di fornitura
può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall'impresa utilizzatrice; in tale
caso ne va fatta indicazione nel contratto di cui al comma 3.
6. E' nulla qualsiasi pattuizione che limiti, anche in forma indiretta, la
facoltà del lavoratore di accettare l'assunzione da parte dell'impresa
utilizzatrice dopo la scadenza del contratto di fornitura di prestazioni di
lavoro temporaneo.
Art. 4.
1. Il prestatore di lavoro temporaneo svolge la
propria attività secondo le istruzioni impartite dall'impresa utilizzatrice per
l'esecuzione e la disciplina del rapporto di lavoro ed è tenuto inoltre
all'osservanza di tutte le norme di legge e di contratto collettivo applicate ai
lavoratori dipendenti dall'impresa utilizzatrice.
2. Al prestatore di lavoro temporaneo è corrisposto un trattamento non inferiore
a quello cui hanno diritto i dipendenti di pari livello dell'impresa
utilizzatrice. I contratti collettivi delle imprese utilizzatrici stabiliscono
modalità e criteri per la determinazione e corresponsione delle erogazioni
economiche correlate ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi
concordati tra le parti o collegati all'andamento economico dell'impresa.
3. Nel caso in cui il prestatore di lavoro temporaneo sia assunto con contratto
stipulato a tempo indeterminato, nel medesimo è stabilita la misura
dell'indennità mensile di disponibilità, divisibile in quote orarie, corrisposta
dall'impresa fornitrice al lavoratore per i periodi nei quali il lavoratore
stesso rimane in attesa di assegnazione. La misura di tale indennità è stabilita
dal contratto collettivo e comunque non è inferiore alla misura prevista, ovvero
aggiornata periodicamente, con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale. La predetta misura è proporzionalmente ridotta in caso di
assegnazione ad attività lavorativa a tempo parziale.
4. Nel caso in cui la retribuzione percepita dal lavoratore per l'attività
prestata presso l'impresa utilizzatrice, nel periodo di riferimento mensile, sia
inferiore all'importo della indennità di disponibilità di cui al comma 3, è al
medesimo corrisposta la differenza dalla impresa fornitrice fino a concorrenza
del predetto importo.
Art. 5.
1. Per il finanziamento di iniziative di
formazione professionale dei prestatori di lavoro temporaneo di cui alla
presente legge, attuate nel quadro di politiche stabilite nel contratto
collettivo applicato alle imprese fornitrici ovvero, in mancanza, stabilite
dalla commissione prevista dal comma 3, le predette imprese sono tenute a
versare un contributo pari al 5 per cento della retribuzione corrisposta ai
lavoratori assunti con il contratto di cui all'articolo 3.
2. I contributi di cui al comma 1 sono rimessi ad un Fondo appositamente
costituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, per essere
destinati al finanziamento, anche con il concorso delle regioni, di iniziative
mirate al soddisfacimento delle esigenze di formazione dei lavoratori assunti
con il contratto di cui all'articolo 3. I criteri e le modalità di utilizzo
delle disponibilità del Fondo di cui al presente comma sono stabiliti con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da adottare entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Hanno
priorità nei predetti finanziamenti le iniziative proposte, anche
congiuntamente, dalle imprese fornitrici e dagli enti bilaterali, operanti in
ambito categoriale e costituiti dalle organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative nel predetto ambito, nonché dagli enti di formazione
professionale di cui all'articolo 5, secondo comma, lettera b), della legge 21
dicembre 1978, n. 845.
3. I finanziamenti di cui al comma 2 sono deliberati da una commissione nominata
con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. La commissione,
che opera senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, è composta
da un esperto nella materia della formazione professionale, con funzioni di
presidente, da un membro in rappresentanza del Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, da tre membri in rappresentanza delle regioni, da tre membri
in rappresentanza delle confederazioni sindacali dei lavoratori maggiormente
rappresentative sul piano nazionale e da tre membri delle confederazioni
sindacali maggiormente rappresentative delle imprese fornitrici.
4. Il contratto collettivo applicato alle imprese fornitrici, qualora preveda un
corrispondente adeguamento in aumento del contributo previsto nel comma 1, può
ampliare, a beneficio dei prestatori di lavoro temporaneo, le finalità di cui al
predetto comma 1, con particolare riferimento all'esigenza di garantire ai
lavoratori un sostegno al reddito nei periodi di mancanza di lavoro.
All'adeguamento del contributo provvede, con decreto, il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, sulla base delle previsioni del contratto collettivo.
5. I prestatori di lavoro temporaneo accedono alla formazione professionale
presso strutture pubbliche o private, secondo modalità fissate dalla commissione
di cui al comma 3. Tra i lavoratori che chiedono di partecipare alle iniziative
di cui al comma 2 la precedenza di ammissione è fissata, a parità di requisiti
professionali e fatta salva l'applicazione di criteri diversi fissati dalla
commissione di cui al comma 3, in ragione dell'anzianità di lavoro da essi
maturata nell'ambito delle imprese fornitrici. Il comitato istituito con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 290 dell'11 dicembre 1996, su proposta del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, definisce criteri e modalità di
certificazione delle competenze acquisite al termine del periodo formativo.
6. In caso di omissione, anche parziale, del contributo di cui al comma 1, il
datore di lavoro è tenuto a corrispondere, oltre al contributo omesso e alle
relative sanzioni, una somma, a titolo di sanzione amministrativa, di importo
pari a quella del contributo omesso; gli importi delle sanzioni amministrative
sono versati al Fondo per la formazione di cui al comma 2 per le finalità ivi
previste.
Art. 6.
1. Nel caso in cui le mansioni cui è adibito il
prestatore di lavoro temporaneo richiedano una sorveglianza medica speciale o
comportino rischi specifici, l'impresa utilizzatrice ne informa il lavoratore
conformemente a quanto previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n.
626, e successive modificazioni ed integrazioni. L'impresa utilizzatrice
osserva, altresì, nei confronti del medesimo prestatore, tutti gli obblighi di
protezione previsti nei confronti dei propri dipendenti ed è responsabile per la
violazione degli obblighi di sicurezza individuati dalla legge e dai contratti
collettivi.
2. L'impresa utilizzatrice, nel caso in cui adibisca il prestatore di lavoro
temporaneo a mansioni superiori, deve darne immediata comunicazione scritta
all'impresa fornitrice, consegnandone copia al lavoratore medesimo.
3. L'impresa utilizzatrice risponde in solido, oltre il limite della garanzia
previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera c), dell'obbligo della retribuzione e
dei corrispondenti obblighi contributivi non adempiuti dall'impresa fornitrice.
L'impresa utilizzatrice, ove non abbia adempiuto all'obbligo di informazione
previsto dal comma 2, risponde in via esclusiva per le differenze retributive
spettanti al lavoratore occupato in mansioni superiori.
4. Il prestatore di lavoro temporaneo ha diritto a fruire di tutti i servizi
sociali ed assistenziali di cui godono i dipendenti dell'impresa utilizzatrice
addetti alla stessa unità produttiva, esclusi quelli il cui godimento sia
condizionato all'iscrizione ad associazioni o società cooperative o al
conseguimento di una determinata anzianità di servizio.
5. Il prestatore di lavoro temporaneo non è computato nell'organico dell'impresa
utilizzatrice ai fini dell'applicazione di normative di legge o di contratto
collettivo, fatta eccezione per quelle relative alla materia dell'igiene e della
sicurezza sul lavoro.
6. Ai fini dell'esercizio del potere disciplinare da parte dell'impresa
fornitrice, l'impresa utilizzatrice comunica alla prima gli elementi che
formeranno oggetto della contestazione ai sensi dell'articolo 7 della legge 20
maggio 1970, n. 300.
7. L'impresa utilizzatrice risponde nei confronti dei terzi dei danni ad essi
arrecati dal prestatore di lavoro temporaneo nell'esercizio delle sue mansioni.
Art. 7.
1. Al personale dipendente delle imprese
fornitrici si applicano i diritti sindacali previsti dalla legge 20 maggio 1970,
n. 300, e successive modificazioni.
2. Il prestatore di lavoro temporaneo, per tutta la durata del suo contratto, ha
diritto ad esercitare presso l'impresa utilizzatrice i diritti di libertà e di
attività sindacale nonché a partecipare alle assemblee del personale dipendente
delle imprese utilizzatrici.
3. Ai prestatori di lavoro temporaneo della stessa impresa fornitrice, che
operano presso diverse imprese utilizzatrici, compete uno specifico diritto di
riunione secondo la normativa vigente e con le modalità specifiche determinate
dalla contrattazione collettiva.
4. L'impresa utilizzatrice comunica alla rappresentanza sindacale unitaria,
ovvero alle rappresentanze aziendali e, in mancanza, alle associazioni
territoriali di categoria aderenti alle confederazioni dei lavoratori
maggiormente rappresentative sul piano nazionale:
a) il numero ed i motivi del ricorso al lavoro temporaneo prima della stipula
del contratto di fornitura di cui all'articolo 1; ove ricorrano motivate ragioni
di urgenza e necessità di stipulare il contratto, l'impresa utilizzatrice
fornisce le predette comunicazioni entro i cinque giorni successivi;
b) ogni dodici mesi, anche per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro
alla quale aderisce o conferisce mandato, il numero ed i motivi dei contratti di
fornitura di lavoro temporaneo conclusi, la durata degli stessi, il numero e la
qualifica dei lavoratori interessati.
Art. 8.
1. Nel caso di assunzione con il contratto di
cui all'articolo 3 da parte di un'impresa fornitrice di lavoratore titolare
dell'indennità di mobilità, qualora la retribuzione percepita dal lavoratore per
la prestazione di lavoro temporaneo presso l'impresa utilizzatrice sia inferiore
all'importo dell'indennità di mobilità, ovvero per i periodi in cui è
corrisposta l'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, al
medesimo lavoratore è corrisposta la differenza tra quanto, rispettivamente,
percepito a titolo di retribuzione ovvero di indennità di disponibilità e
l'indennità di mobilità. Tale differenza è attribuibile fino alla cessazione del
periodo di fruibilità dell'indennità di mobilità. Il lavoratore assunto
dall'impresa fornitrice mantiene il diritto all'iscrizione nelle liste di
mobilità.
2. All'impresa fornitrice che assume lavoratori titolari dell'indennità di
mobilità con il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo a tempo
indeterminato, il contributo di cui all'articolo 8, comma 4, della legge 23
luglio 1991, n. 223, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato
complessivamente con riferimento all'ammontare delle mensilità di indennità di
mobilità non fruite dal lavoratore anche ai sensi del comma 1 ed è concesso allo
scadere del periodo di fruibilità di detta indennità da parte del lavoratore
medesimo.
3. Le agenzie regionali per l'impiego di cui all'articolo 24 della legge 28
febbraio 1987, n. 56, possono stipulare, con i soggetti di cui all'articolo 2,
convenzioni che prevedano lo svolgimento da parte di questi ultimi di attività
mirate a promuovere il reinserimento lavorativo dei titolari dell'indennità di
mobilità mediante l'effettuazione di prestazioni di lavoro temporaneo nel
rispetto delle condizioni previste dai commi 1, lettera b), e 2 dell'articolo 9
della citata legge n. 223 del 1991, e successive modificazioni e integrazioni.
La convenzione può prevedere lo svolgimento di attività formative che possono
essere finanziate a carico del Fondo di cui all'articolo 5, comma 2.
4. Nei confronti dei lavoratori che rifiutino l'assunzione da parte dell'impresa
fornitrice convenzionata ai sensi del comma 3, la Direzione provinciale del
lavoro, su segnalazione della sezione circoscrizionale, dispone la sospensione
dell'indennità di mobilità per un periodo pari a quello del contratto offerto e
comunque non inferiore ad un mese. Avverso il provvedimento è ammesso ricorso,
entro trenta giorni, alla Direzione regionale del lavoro che decide, con
provvedimento definitivo, entro venti giorni.
Art. 9.
1. Gli oneri contributivi, previdenziali ed
assistenziali, previsti dalle vigenti disposizioni legislative, sono a carico
delle imprese fornitrici che, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, sono inquadrate nel settore terziario.
Sull'indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma 3, i contributi
sono versati per il loro effettivo ammontare, anche in deroga alla vigente
normativa in materia di minimale contributivo.
2. Gli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni e le malattie
professionali previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno
1965, n. 1124, e successive modificazioni, sono a carico dell'impresa
fornitrice. I premi ed i contributi sono determinati in relazione al tipo ed al
rischio delle lavorazioni svolte.
3. Al fine di garantire la copertura assicurativa per i lavoratori impegnati in
iniziative formative di cui all'articolo 5, comma 2, nonché per i periodi
intercorrenti fra i contratti per prestazioni di lavoro temporaneo stipulati a
tempo determinato, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, viene stabilita, nei limiti
delle risorse derivanti dal contributo di cui all'articolo 5, comma 1, la
possibilità di concorso agli oneri contributivi a carico del lavoratore previsti
dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564. Con il
medesimo decreto viene stabilita la misura di retribuzione convenzionale in
riferimento alla quale i lavoratori assunti ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
possono versare la differenza contributiva per i periodi in cui abbiano
percepito una retribuzione inferiore rispetto a quella convenzionale ovvero
abbiano usufruito della indennità di disponibilità di cui all'articolo 4, comma
3, e fino a concorrenza della medesima misura.
Art. 10.
1. Nei confronti dell'impresa utilizzatrice che
ricorra alla fornitura di prestatori di lavoro dipendente da parte di soggetti
diversi da quelli di cui all'articolo 2, ovvero che violi le disposizioni di cui
all'articolo 1, commi 2, 3, 4 e 5, nonché nei confronti dei soggetti che
forniscono prestatori di lavoro dipendente senza essere iscritti all'albo di cui
all'articolo 2, comma 1, continua a trovare applicazione la legge 23 ottobre
1960 n. 1169.
2. Il lavoratore che presti la sua attività a favore dell'impresa utilizzatrice
si considera assunto da quest'ultima con contratto di lavoro a tempo
indeterminato, nel caso di mancanza di forma scritta del contratto di fornitura
di prestazioni di lavoro temporaneo ai sensi dell'articolo 1, comma 5. In caso
di mancanza di forma scritta del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo
di cui all'articolo 3, ovvero degli elementi di cui al citato articolo 3, comma
3, lettera g), il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo si trasforma in
contratto a tempo indeterminato alle dipendenze dell'impresa fornitrice.
3. Se la prestazione di lavoro temporaneo continua dopo la scadenza del termine
inizialmente fissato o successivamente prorogato, il lavoratore ha diritto ad
una maggiorazione pari al 20 per cento della retribuzione giornaliera per ogni
giorno di continuazione del rapporto e fino al decimo giorno successivo. La
predetta maggiorazione è a carico dell'impresa fornitrice se la prosecuzione del
lavoro sia stata con essa concordata. Se la prestazione continua oltre il
predetto termine, il lavoratore si considera assunto a tempo indeterminato
dall'impresa utilizzatrice dalla scadenza del termine stesso.
4. Chi esiga o comunque percepisca compensi da parte del lavoratore per avviarlo
a prestazioni di lavoro temporaneo è punito con la pena alternativa dell'arresto
non superiore ad un anno e dell'ammenda da lire 5.000.000 a lire 12.000.000. In
aggiunta alla sanzione penale è disposta la cancellazione dall'albo di cui
all'articolo 2, comma 1
5. La vigilanza sull'applicazione degli obblighi prescritti dalle norme
richiamate nel presente articolo è affidata al Ministero del lavoro e della
previdenza sociale, che la esercita attraverso i propri organi periferici.
Art. 11
1. Quando il contratto di fornitura di
prestazioni di lavoro temporaneo riguardi prestatori con qualifica dirigenziale
non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 1, comma 2.
2. Le disposizioni della presente legge che si riferiscono all'impresa
utilizzatrice sono applicabili anche a soggetti non imprenditori. Nei confronti
delle pubbliche amministrazioni non trovano comunque applicazione le previsioni
relative alla trasformazione del rapporto a tempo indeterminato nei casi
previsti dalla presente legge.
3. Le autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, possono essere rilasciate
anche a società, direttamente o indirettamente controllate dallo Stato, aventi
finalità di incentivazione e promozione dell'occupazione.
4. Qualora, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia intervenuta, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), la
determinazione da parte dei contratti collettivi nazionali dei casi in cui può
essere concluso il contratto di fornitura di lavoro temporaneo, il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale convoca le organizzazioni sindacali dei datori
di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative, al fine di promuovere
l'accordo. In caso di mancata stipulazione dell'accordo entro trenta giorni
successivi alla convocazione, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
individua in via sperimentale, con proprio decreto, i predetti casi.
5. Qualora, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge, non sia intervenuto un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti
dalle imprese di fornitura di lavoro temporaneo, stipulato dalle associazioni
rappresentative delle predette imprese e dalle organizzazioni maggiormente
rappresentative dei lavoratori, il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale convoca le parti al fine di promuovere un accordo tra le stesse.
6. Decorsi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il
Governo procede ad una verifica, con le organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli
effetti delle disposizioni dettate dai precedenti articoli in materia di
prestazioni di lavoro temporaneo e ne riferisce al Parlamento entro sei mesi.
Art. 12.
1. Il secondo comma dell'articolo 2 della legge
18 aprile 1962, n. 230, è sostituito dal seguente:
"Se il rapporto di lavoro continua dopo la scadenza del termine inizialmente
fissato o successivamente prorogato, il datore di lavoro è tenuto a
corrispondere al lavoratore una maggiorazione della retribuzione per ogni giorno
di continuazione del rapporto pari al 20 per cento fino al decimo giorno
successivo, al 40 per cento per ciascun giorno ulteriore. Se il rapporto di
lavoro continua oltre il ventesimo giorno in caso di contratto di durata
inferiore a sei mesi ovvero oltre il trentesimo negli altri casi, il contratto
si considera a tempo indeterminato dalla scadenza dei predetti termini. Qualora
il lavoratore venga riassunto a termine entro un periodo di dieci giorni ovvero
venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata, rispettivamente,
inferiore o superiore ai sei mesi, il secondo contratto si considera a tempo
indeterminato. Quando si tratti di due assunzioni successive a termine, il
rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato dalla data di stipulazione
del primo contratto".
Art. 13.
1. L'orario normale di lavoro è fissato in 40
ore settimanali. I contratti collettivi nazionali possono stabilire una durata
minore e riferire l'orario normale alla durata media delle prestazioni
lavorative in un periodo non superiore all'anno. In attesa della nuova normativa
in materia di tempi di lavoro e comunque non oltre sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le disposizioni di cui ai commi secondo
e terzo dell'articolo 5-bis del regio decreto-legge 15 marzo 1923, n. 692,
convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473, e successive modificazioni e
integrazioni, continuano a trovare applicazione solo in caso di superamento
delle 48 ore settimanali di lavoro.
2. Allo scopo di favorire il ricorso a forme di orario ridotto, anche attraverso
processi concordati di riduzione dell'orario di lavoro, con decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro e
del bilancio e della programmazione economica, da emanare entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni
parlamentari competenti, sono stabilite misure di riduzione o rimodulazione
delle aliquote contributive in funzione dell'entità della riduzione e
rimodulazione dell'orario di lavoro determinate contrattualmente. Tali misure
verranno attuate secondo criteri e modalità stabiliti nel medesimo decreto, con
particolare riferimento alla rimodulazione delle aliquote contributive per fasce
di orario, rispettivamente, fino a ventiquattro, oltre ventiquattro e fino a
trentadue, oltre trentadue e fino a trentasei, oltre trentasei e fino a quaranta
ore settimanali. Le medesime aliquote si applicano quando l'orario medio
settimanale sia compreso nelle fasce suddette, anche con riferimento ai casi di
lavoro a tempo parziale verticale. In sede di prima applicazione, per i primi
due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, gli
interventi sono destinati prioritariamente ai casi in cui il contratto di cui al
primo periodo preveda assunzioni a tempo indeterminato di nuovo personale ad
incremento dell'organico o la trasformazione di contratti di lavoro da tempo
pieno a tempo parziale nell'ambito di processi di gestione di esuberi di
personale.
3. I benefici concessi ai sensi del comma 2 sono cumulabili con quelli previsti
dall'articolo 7 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, per i quali si provvede ad
incrementare le risorse preordinate allo scopo. Al comma 1 del citato articolo 7
le parole: "fino al 31 dicembre 1995" sono soppresse.
4. Con il decreto di cui al comma 2 è stabilita la maggiore misura della
riduzione delle aliquote contributive prevista al comma 2, nei seguenti
contratti a tempo parziale:
a) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati dalle imprese situate nelle
aree di cui all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio
del 20 luglio 1993, e successive modificazioni, ad incremento degli organici
esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, con lavoratori
inoccupati di età compresa tra i diciotto e i venticinque anni e residenti nelle
predette aree;
b) contratti di lavoro a tempo parziale in cui siano trasformati i contratti di
lavoro intercorrenti con lavoratori che conseguono nei successivi tre anni i
requisiti di accesso al trattamento pensionistico, a condizione che il datore di
lavoro assuma, con contratti di lavoro a tempo parziale e per un tempo
lavorativo non inferiore a quello ridotto ai lavoratori predetti, giovani
inoccupati o disoccupati di età inferiore a trentadue anni;
c) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati con lavoratrici
precedentemente occupate che rientrano nel mercato del lavoro dopo almeno due
anni di inattività;
d) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati per l'impiego di lavoratori
nei settori della salvaguardia dell'ambiente e del territorio, del recupero e
della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni culturali;
e) contratti di lavoro a tempo parziale stipulati da imprese che abbiano
provveduto ad attuare interventi volti al risparmio energetico e all'uso di
energie alternative ai sensi della legge 9 gennaio 1991, n. 10.
5. Decorsi due anni dall'emanazione del decreto di cui al comma 2 il Governo
procede ad una valutazione, con le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro
e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, degli effetti
degli interventi di cui al presente articolo sui comportamenti delle imprese
fruitrici, sui livelli occupazionali e sulla diffusione dei contratti di lavoro
a tempo parziale, anche al fine di rideterminare l'impegno finanziario di cui al
presente articolo, e ne riferisce al Parlamento.
6. Le misure previste nel presente articolo possono essere attuate nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo per l'occupazione di
cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148,
convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, come
incrementato ai sensi dell'articolo 29-quater del decreto-legge 31 dicembre
1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1997, n.
30, nella misura di lire 868 miliardi per l'anno 1997, di lire 494 miliardi per
l'anno 1998 e di lire 739 miliardi annui a decorrere dall'anno 1999, nonché ai
sensi dell'articolo 25 della presente legge. Per il primo anno successivo alla
data di entrata in vigore della presente legge, tale limite non potrà superare
400 miliardi di lire. Per i successivi anni il limite è determinato con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, nell'ambito delle risorse disponibili del Fondo, ripartendone la
destinazione tra gli incentivi alla riduzione e rimodulazione degli orari di
lavoro e gli incentivi per i contratti a tempo parziale.
7. I contratti collettivi nazionali di lavoro, stipulati dalle organizzazioni
sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul
piano nazionale, provvederanno ad estendere al settore agricolo le disposizioni
in materia di lavoro a tempo parziale.
Art. 14.
1. Con uno o più decreti del Ministro
dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, una quota, da
determinarsi annualmente, delle somme disponibili, di competenza della medesima
amministrazione e a valere sulle risorse finanziarie di cui ai provvedimenti:
legge 17 febbraio 1982, n. 46, e successive modificazioni; legge lo marzo 1986,
n. 64, e successive modificazioni; legge 5 agosto 1988, n. 346; decreto-legge 22
ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di conversione 19 dicembre 1992, n. 488;
decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, e relativa legge di conversione 22
novembre 1994, n. 644; decreto- legge 31 gennaio 1995, n. 26, e relativa legge
di conversione 29 marzo 1995, n. 95; decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, e
relativa legge di conversione 7 aprile 1995, n. 104; decreto-legge 17 giugno
1996, n. 321, e relativa legge di conversione 8 agosto 1996, n. 421;
decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 548, e relativa legge di conversione 20
dicembre 1996, n. 641; può essere assegnata prioritariamente, per l'erogazione,
a piccole e medie imprese, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui agli
articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, di contributi finalizzati
all'avviamento di titolari di diploma universitario, di laureati e di dottori di
ricerca ad attività di ricerca, con la stipula di contratti a termine di lavoro
subordinato, anche a tempo parziale, nell'ambito di progetti di ricerca di
durata predeterminata.
2. In deroga alla normativa concernente il personale degli enti pubblici di
ricerca e in attesa del riordino generale del settore, è consentito agli enti
medesimi, in via sperimentale, nell'ambito di attività per il trasferimento
tecnologico, di assegnare in distacco temporaneo ricercatori, tecnologi e
tecnici di ricerca di cui all'articolo 15 della legge 11 marzo 1988, n. 67,
presso piccole e medie imprese, nonché presso i soggetti di cui agli articoli 17
e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.
3. L'assegnazione di cui al comma 2 comporta il mantenimento del rapporto di
lavoro con l'ente assegnante, con l'annesso trattamento economico e
contributivo. E' disposta su richiesta dell'impresa o del soggetto di cui al
comma 2, previo assenso dell'interessato e per un periodo non superiore a
quattro anni, rinnovabile una sola volta, sulla base di intese tra le parti, che
regolano le funzioni, nonché le modalità di inserimento dei lavoratori in
distacco temporaneo presso l'impresa o il soggetto assegnatario. L'impresa o i
soggetti di cui agli articoli 17 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317,
corrispondono un compenso, a titolo di incentivo e aggiuntivo al trattamento
corrisposto dall'ente assegnante, ai ricercatori, tecnologi e tecnici di ricerca
distaccati.
4. Con i decreti di cui al comma 1, a valere sulle medesime risorse di cui alla
predetta disposizione, nonché, per l'anno 1998, a valere su quelle di cui
all'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, possono essere altresì
concesse agli enti pubblici di ricerca, i quali procedano alle assegnazioni in
distacco temporaneo di cui al comma 2, eventuali integrazioni dei contributi
ordinari finalizzate alla copertura, nella misura determinata dai medesimi
decreti, degli oneri derivanti dall'assunzione, in sostituzione del personale
distaccato, di titolari di diploma universitario, di laureati o di dottori di
ricerca con contratto a termine di lavoro subordinato anche a tempo parziale, di
durata non superiore a quattro anni, rinnovabile una sola volta, per attività di
ricerca.
5. I decreti di cui ai commi 1 e 4 determinano le procedure di presentazione e
di selezione delle richieste di contributo e di integrazione, gli importi
massimi del contributo e dell'integrazione per ogni soggetto beneficiario, anche
in relazione alle aree territoriali interessate nel rispetto delle finalità
stabilite dal decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, e relativa legge di
conversione 19 dicembre 1992, n. 488, e alla possibilità di cofinanziamento
comunitario, la differenziazione del contributo e dell'integrazione in relazione
al livello di qualificazione del personale da assumere, l'eventuale ulteriore
disciplina del distacco temporaneo, nonché apposite modalità di monitoraggio e
di verifica.
Art. 15.
1. All'articolo 16 del decreto-legge 16 maggio
1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: "fondazioni," sono inserite le seguenti: "enti
pubblici di ricerca";
b) al comma 6 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nelle aree di cui
all'obiettivo n. 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, e successive modificazioni, in caso di trasformazione, allo scadere del
ventiquattresimo mese, dei contratti di formazione e lavoro di cui al comma 2,
lettera a), in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, continuano a trovare
applicazione, per i successivi dodici mesi, le disposizioni di cui al comma 3 e
quelle di cui al primo periodo del presente comma. Nel caso in cui il
lavoratore, durante i suddetti ulteriori dodici mesi, venga illegittimamente
licenziato, il datore di lavoro è tenuto alla restituzione dei benefici
contributivi percepiti nel predetto periodo".
2. La Commissione regionale per l'impiego può deliberare, ai sensi dell'articolo
9, comma 9, del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, l'inserimento mirato
lavorativo con contratto di formazione e lavoro per soggetti portatori di
handicap, sulla base di progetti previsti dai contratti collettivi nazionali.
3. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 60 miliardi per
l'anno 1997 e in lire 120 miliardi a decorrere dall'anno 1998.
Art. 16
1. Possono essere assunti, in tutti i settori di
attività, con contratto di apprendistato, i giovani di età non inferiore a
sedici anni e non superiore a ventiquattro, ovvero a ventisei anni nelle aree di
cui agli obiettivi n. 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio del
20 luglio 1993, e successive modificazioni. Sono fatti salvi i divieti e le
limitazioni previsti dalla legge sulla tutela del lavoro dei fanciulli e degli
adolescenti. L'apprendistato non può avere una durata superiore a quella
stabilita per categorie professionali dai contratti collettivi nazionali di
lavoro e comunque non inferiore a diciotto mesi e superiore a quattro anni.
Qualora l'apprendista sia portatore di handicap i limiti di età di cui al
presente comma sono elevati di due anni; i soggetti portatori di handicap
impiegati nell'apprendistato sono computati nelle quote di cui alla legge 2
aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni.
2. Ai contratti di apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di
entrata in vigore della presente legge, le relative agevolazioni contributive
trovano applicazione alla condizione che gli apprendisti partecipino alle
iniziative di formazione esterna all'azienda previste dai contratti collettivi
nazionali di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, su proposta del comitato istituito con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 18 novembre 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 290 dell'11 dicembre 1996, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative sul piano nazionale, le associazioni di categoria dei datori di
lavoro e le regioni, sono definiti, entro trenta giorni dalla decisione del
comitato, i contenuti formativi delle predette iniziative di formazione che, nel
primo anno, dovranno riguardare anche la disciplina del rapporto di lavoro,
l'organizzazione del lavoro e le misure di prevenzione per la tutela della
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, nonché l'impegno formativo per
l'apprendista, normalmente pari ad almeno 120 ore medie annue, prevedendo un
impegno ridotto per i soggetti in possesso di titolo di studio post-obbligo o di
attestato di qualifica professionale idonei rispetto all'attività da svolgere.
Il predetto decreto definisce altresì i termini e le modalità per la
certificazione dell'attività formativa svolta.
3. In via sperimentale, possono essere concesse agevolazioni contributive per i
lavoratori impegnati in qualità di tutore nelle iniziative formative di cui al
comma 2, comprendendo fra questi anche i titolari di imprese artigiane qualora
svolgano attività di tutore. Con decreto del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore
della presente legge, sono determinati le esperienze professionali richieste per
lo svolgimento delle funzioni di tutore, nonché entità, modalità e termini di
concessione di tali benefici nei limiti delle risorse derivanti dal contributo
di cui all'articolo 5, comma 1.
4. Sono fatte salve le condizioni di maggior favore in materia di apprendistato
previste per il settore dell'artigianato dalla vigente disciplina normativa e
contrattuale.
5. Il Governo emana entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, norme
regolamentari ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.
400, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale in materia di speciali rapporti di lavoro con
contenuti formativi quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro,
allo scopo di pervenire ad una disciplina organica della materia secondo criteri
di valorizzazione dei contenuti formativi, con efficiente utilizzo delle risorse
finanziarie vigenti, di ottimizzazione ai fini della creazione di occasioni di
impiego delle specifiche tipologie contrattuali, nonché di semplificazione,
razionalizzazione e delegificazione, con abrogazione, ove occorra, delle norme
vigenti. Dovrà altresì essere definito, nell'ambito delle suddette norme
regolamentari, un sistema organico di controlli sulla effettività
dell'addestramento e sul reale rapporto tra attività lavorativa e attività
formativa, con la previsione di specifiche sanzioni amministrative per l'ipotesi
in cui le condizioni previste dalla legge non siano state assicurate.
6. Sono abrogati gli articoli 6, primo comma, e 7 della legge 19 gennaio 1955,
n. 25, e successive modificazioni. Il secondo comma del predetto articolo 6
continua ad operare fino alla modificazione dei limiti di età per l'adempimento
degli obblighi scolastici.
7. L'onere derivante dal presente articolo è valutato in lire 185 miliardi per
l'anno 1997, in lire 370 miliardi per l'anno 1998 e in lire 550 miliardi a
decorrere dall'anno 1999.
Art. 17
1. Allo scopo di assicurare ai lavoratori
adeguate opportunità di formazione ed elevazione professionale anche attraverso
l'integrazione del sistema di formazione professionale con il sistema scolastico
e con il mondo del lavoro e un più razionale utilizzo delle risorse vigenti,
anche comunitarie, destinate alla formazione professionale e al fine di
realizzare la semplificazione normativa e di pervenire ad una disciplina
organica della materia, anche con riferimento ai profili formativi di speciali
rapporti di lavoro quali l'apprendistato e il contratto di formazione e lavoro,
il presente articolo definisce i seguenti principi e criteri generali, nel
rispetto dei quali sono adottate norme di natura regolamentare costituenti la
prima fase di un più generale, ampio processo di riforma della disciplina in
materia:
a) valorizzazione della formazione professionale quale strumento per migliorare
la qualità dell'offerta di lavoro, elevare le capacità competitive del sistema
produttivo, in particolare con riferimento alle medie e piccole imprese e alle
imprese artigiane e incrementare l'occupazione, attraverso attività di
formazione professionale caratterizzate da moduli flessibili, adeguati alle
diverse realtà produttive locali nonché di promozione e aggiornamento
professionale degli imprenditori, dei lavoratori autonomi, dei soci di
cooperative, secondo modalità adeguate alle loro rispettive specifiche esigenze;
b) attuazione dei diversi interventi formativi anche attraverso il ricorso
generalizzato a stages, in grado di realizzare il raccordo tra formazione e
lavoro e finalizzati a valorizzare pienamente il momento dell'orientamento
nonché a favorire un primo contatto dei giovani con le imprese;
c) svolgimento delle attività di formazione professionale da parte delle regioni
e/o delle province anche in convenzione con istituti di istruzione secondaria e
con enti privati aventi requisiti predeterminati;
d) destinazione progressiva delle risorse di cui al comma 5 dell'articolo 9 del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1993, n. 236, agli interventi di formazione dei lavoratori nell'ambito
di piani formativi aziendali o territoriali concordati tra le parti sociali, con
specifico riferimento alla formazione di lavoratori in costanza di rapporto di
lavoro, di lavoratori collocati in mobilità, di lavoratori disoccupati per i
quali l'attività formativa è propedeutica all'assunzione; le risorse di cui alla
presente lettera confluiranno in uno o più fondi nazionali, articolati
regionalmente e territorialmente aventi configurazione giuridica di tipo
privatistico e gestiti con partecipazione delle parti sociali; dovranno altresì
essere definiti i meccanismi di integrazione del fondo di rotazione;
e) attribuzione al Ministro del lavoro e della previdenza sociale di funzioni
propositive ai fini della definizione da parte del comitato di cui all'articolo
5, comma 5, dei criteri e delle modalità di certificazione delle competenze
acquisite con la formazione professionale;
f) adozione di misure idonee a favorire, secondo piani di intervento predisposti
d'intesa con le regioni, la formazione e la mobilità interna o esterna al
settore degli addetti alla formazione professionale nonché la ristrutturazione
degli enti di formazione e la trasformazione dei centri in agenzie formative al
fine di migliorare l'offerta formativa e facilitare l'integrazione dei sistemi;
le risorse finanziarie da destinare a tali interventi saranno individuate con
decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale nell'ambito delle
disponibilità, da preordinarsi allo scopo, esistenti nel Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
g) semplificazione delle procedure, definite a livello nazionale anche
attraverso parametri standard, con deferimento ad atti delle Amministrazioni
competenti e a strumenti convenzionali oltre che delle disposizioni di natura
integrativa, esecutiva e organizzatoria anche della disciplina di specifici
aspetti nei casi previsti dalle disposizioni regolamentari emanate ai sensi del
comma 2;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti.
2. Le disposizioni regolamentari di cui al comma 1 sono emanate, a norma
dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti,
sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per le
pari opportunità, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per
la funzione pubblica e gli affari regionali, sentita la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.
3. A garanzia delle somme erogate a titolo di anticipo o di acconto a valere
sulle risorse del Fondo sociale europeo e dei relativi cofinanziamenti nazionali
è istituito presso il Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato -
Ispettorato generale per l'amministrazione del Fondo di rotazione per
l'attuazione delle politiche comunitarie (IGFOR), un fondo di rotazione con
amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio ai sensi dell'articolo 9
della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
4. Il fondo di cui al comma 3 è alimentato da un contributo a carico dei
soggetti privati attuatori degli interventi finanziati, nonché, per l'anno 1997,
da un contributo di lire 30 miliardi che graverà sulle disponibilità derivanti
dal terzo del gettito della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 25
della legge 21 dicembre 1978, n. 845, che affluisce, ai sensi dell'articolo 9,
comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, al Fondo di rotazione per la
formazione professionale e per l'accesso al Fondo sociale europeo previsto dal
medesimo articolo 25 della citata legge n. 845 del 1978.
5. Il fondo di cui al comma 3 utilizzerà le risorse di cui al comma 4 per
rimborsare gli organismi comunitari e nazionali, erogatori dei finanziamenti,
nelle ipotesi di responsabilità sussidiaria dello Stato membro, ai sensi
dell'articolo 23 del regolamento (CEE) n. 2082/93 del Consiglio del 20 luglio
1993, accertate anche precedentemente alla data di entrata in vigore della
presente legge.
6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il
Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale, stabilisce con proprio decreto le norme di amministrazione e di
gestione del fondo di cui al comma 3. Con il medesimo decreto è individuata
l'aliquota del contributo a carico dei soggetti privati di cui al comma 4, da
calcolare sull'importo del finanziamento concesso, che può essere rideterminata
con successivo decreto per assicurare l'equilibrio finanziario del predetto
fondo. Il contributo non grava sull'importo dell'aiuto finanziario al quale
hanno diritto i beneficiari.
Art. 18.
1. Al fine di realizzare momenti di alternanza
tra studio e lavoro e di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro, attraverso iniziative di tirocini
pratici e stages a favore di soggetti che hanno già assolto l'obbligo scolastico
ai sensi della legge 31 dicembre 1962, n. 1859, con decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della pubblica
istruzione, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono
emanate, entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
disposizioni nel rispetto dei seguenti principi e criteri generali:
a) possibilità di promozione delle iniziative, nei limiti delle risorse rese
disponibili dalla vigente legislazione, anche su proposta degli enti bilaterali
e delle associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori, da parte
di soggetti pubblici o a partecipazione pubblica e di soggetti privati non
aventi scopo di lucro, in possesso degli specifici requisiti preventivamente
determinati in funzione di idonee garanzie all'espletamento delle iniziative
medesime e in particolare: agenzie regionali per l'impiego e uffici periferici
del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; università; provveditorati
agli studi; istituzioni scolastiche statali e istituzioni scolastiche non
statali che rilascino titoli di studio con valore legale; centri pubblici di
formazione e/o orientamento, ovvero a partecipazione pubblica o operanti in
regime di convenzione ai sensi dell'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n.
845; comunità terapeutiche, enti ausiliari e cooperative sociali, purché
iscritti negli specifici albi regionali, ove esistenti; servizi di inserimento
lavorativo per disabili gestiti da enti pubblici delegati dalla regione;
b) attuazione delle iniziative nell'ambito di progetti di orientamento e di
formazione, con priorità per quelli definiti all'interno di programmi operativi
quadro predisposti dalle regioni, sentite le organizzazioni sindacali
maggiormente rappresentative a livello nazionale;
c) svolgimento dei tirocini sulla base di apposite convenzioni intervenute tra i
soggetti di cui alla lettera a) e i datori di lavoro pubblici e privati;
d) previsione della durata dei rapporti, non costituenti rapporti di lavoro, in
misura non superiore a dodici mesi, ovvero a ventiquattro mesi in caso di
soggetti portatori di handicap, da modulare in funzione della specificità dei
diversi tipi di utenti;
e) obbligo da parte dei soggetti promotori di assicurare i tirocinanti mediante
specifica convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile e di garantire la
presenza di un tutore come responsabile didattico-organizzativo delle attività;
nel caso in cui i soggetti promotori siano le agenzie regionali per l'impiego e
gli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il
datore di lavoro ospitante può stipulare la predetta convenzione con l'INAIL
direttamente e a proprio carico;
f) attribuzione del valore di crediti formativi alle attività svolte nel corso
degli stages e delle iniziative di tirocinio pratico di cui al comma 1 da
utilizzare, ove debitamente certificati, per l'accensione di un rapporto di
lavoro;
g) possibilità di ammissione, secondo modalità e criteri stabiliti con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e nei limiti delle risorse
finanziarie preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1
del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla
legge 19 luglio 1993, n. 236, al rimborso totale o parziale degli oneri
finanziari connessi all'attuazione di progetti di tirocinio di cui al presente
articolo a favore dei giovani del Mezzogiorno presso imprese di regioni diverse
da quelle operanti nella predetta area, ivi compresi, nel caso in cui i progetti
lo prevedano, gli oneri relativi alla spesa sostenuta dall'impresa per il vitto
e l'alloggio del tirocinante;
h) abrogazione, ove occorra, delle norme vigenti;
i) computabilità dei soggetti portatori di handicap impiegati nei tirocini ai
fini della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modificazioni, purché gli
stessi tirocini siano oggetto di convenzione ai sensi degli articoli 5 e 17
della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e siano finalizzati all'occupazione.
Art. 19.
1. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano esercitano nelle materie di cui agli articoli 16, 17 e 18 le competenze ad esse spettanti ai sensi dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
Art. 20.
1. Per la prosecuzione dei lavori socialmente
utili presso il Ministero per i beni culturali e ambientali è autorizzata la
spesa per il 1997 di lire 26 miliardi.
2. Le disposizioni vigenti in materia di lavori socialmente utili trovano
applicazione anche per i progetti di ricerca predisposti e realizzati dagli enti
pubblici del comparto, volti ad utilizzare ricercatori e tecnici di ricerca che
beneficiano o hanno beneficiato di trattamenti di integrazione salariale o di
mobilità. Nel caso di lavoratori i quali, all'atto dell'impiego in lavori
socialmente utili nel campo della ricerca, non fruiscono di alcun trattamento
previdenziale, può essere prevista una durata del progetto fino ad un massimo di
ventiquattro mesi. L'onere relativo all'erogazione del sussidio di cui
all'articolo 14, comma 4, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451, come sostituito
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, è posto a carico del
Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, nei limiti delle risorse a tale fine preordinate.
3. All'articolo 1, comma 21, primo periodo, del decreto-legge lo ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
dopo le parole: "dalla legge 29 marzo 1995, n. 95," sono inserite le seguenti:
"anche con capitale sociale non inferiore a 500 milioni di lire".
4. Per la costituzione di società miste di cui all'articolo 4 del decreto-legge
31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo
1995, n. 95, e per la realizzazione delle attività da affidare alle società
medesime, è autorizzata per l'anno 1997 la spesa di lire 45 miliardi in favore
del Ministero per i beni culturali e ambientali, di cui una quota di lire 1,5
miliardi destinata alla partecipazione al capitale sociale. Al relativo onere si
fa fronte con le risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85.
Art. 21.
1. Al comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge
1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Le risorse del
Fondo per l'occupazione di cui al periodo precedente, assegnate al capitolo 1176
dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
per l'attivazione dei progetti di lavori socialmente utili, non impegnate
nell'esercizio finanziario di competenza potranno esserlo in quello successivo".
2. Dopo il comma 12 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è inserito il
seguente:
"12-bis. Durante i periodi di utilizzazione nei lavori socialmente utili i
lavoratori sono inseriti nelle liste regionali di mobilità di cui all'articolo 6
della legge 23 luglio 1991, n. 223, senza approvazione delle liste medesime da
parte delle competenti Commissioni regionali per l'impiego. L'inserimento è
disposto dal responsabile della Direzione regionale del lavoro, su segnalazione
delle sezioni circoscrizionali per l'impiego, le quali inviano tempestivamente i
relativi elenchi comprendenti i nominativi dei lavoratori impegnati in lavori
socialmente utili".
3. Al comma 13 dell'articolo 1 del citato decreto-legge n. 510 del 1996,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608 del 1996 è aggiunto, in fine,
il seguente periodo: "I predetti nominativi vengono altresì comunicati
dall'Istituto nazionale della previdenza sociale alla Commissione regionale per
l'impiego".
4. Al comma 24 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, dopo il
primo periodo è inserito il seguente: "I predetti nominativi vengono altresì
comunicati dalle imprese alla Commissione regionale per l'impiego".
Art. 22.
1. Per provvedere alla revisione della
disciplina sui lavori socialmente utili prevista dall'articolo 1, comma 1, del
decreto-legge lo ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 novembre 1996, n. 608, il Governo, sentita la Conferenza permanente per
i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, è delegato ad emanare entro i termini di cui al predetto comma 1 un
decreto legislativo che dovrà essere informato ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) individuazione, previa intesa con le regioni, dei prevalenti settori ai quali
rivolgere progetti di lavori socialmente utili con particolare riguardo:
1) ai servizi alla persona: soprattutto con riguardo all'infanzia,
all'adolescenza, agli anziani, alla riabilitazione e recupero di
tossicodipendenti, ai portatori di handicap e ad interventi mirati nei confronti
delle devianze sociali;
2) alla valorizzazione del patrimonio culturale;
3) alla salvaguardia dell'ambiente e alla tutela del territorio;
4) alla raccolta differenziata, alla gestione di discariche e di impianti per il
trattamento di rifiuti solidi urbani;
5) alla manutenzione del verde pubblico;
6) alla tutela della salute nei luoghi pubblici e di lavoro;
7) al miglioramento della rete idrica;
8) all'adeguamento e perfezionamento del sistema dei trasporti;
9) alle operazioni di recupero e bonifica di aree industriali dismesse;
10) al recupero e risanamento dei centri urbani;
11) alla tutela degli assetti idrogeologici;
12) alle aree protette e ai parchi naturali;
b) condizioni di accesso ai lavori socialmente utili con ciò intendendosi le
categorie di lavoratori nonché soggetti inoccupati da utilizzare in progetti di
lavori socialmente utili;
c) criteri per l'assegnazione dei lavoratori ai soggetti gestori dei piani di
lavori socialmente utili;
d) trattamento economico e durata dell'impiego in lavori socialmente utili;
e) individuazione di criteri di armonizzazione dei trattamenti previdenziali tra
le diverse figure impegnate in progetti di lavori socialmente utili;
f) armonizzazione della disciplina in materia di formazione di società miste
operanti nel settore dei lavori socialmente utili e di durata temporale di
regime di appalti o convenzioni protette in materia di svolgimento di lavori
socialmente utili, da parte delle stesse;
g) individuazione di forme di incentivazione da erogare alle società miste di
cui alla lettera f) successivamente alla conclusione dei periodi di attività
svolte dalle stesse in regime di appalti o convenzioni protette.
2. Nel decreto legislativo di cui al comma 1 viene altresì prevista la
costituzione, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, di una
idonea struttura organizzativa finalizzata al coordinamento in materia di lavori
socialmente utili.
3. Lo schema di decreto legislativo dovrà essere trasmesso alle competenti
Commissioni parlamentari al fine della espressione del parere entro trenta
giorni dalla data di assegnazione.
Art. 23.
1. All'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali e di consentire la regolarizzazione
retributiva e contributiva per le imprese operanti nei territori individuati
dall'articolo 1 della legge 1 marzo 1986, n. 64, è sospesa la condizione di
corresponsione dell'ammontare retributivo di cui all'articolo 6, comma 9,
lettere a), b) e c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389";
b) al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: "di fiscalizzazione" sono
inserite le seguenti: "di leggi speciali in materia e di sanzioni a ciascuna di
esse relative" e sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "I provvedimenti di
esecuzione in corso, in qualsiasi fase e grado, sono sospesi fino alla data del
riallineamento. L'avvenuto riallineamento estingue i reati previsti da leggi
speciali in materia di contributi e di premi e le obbligazioni per sanzioni
amministrative e per ogni altro onere accessorio. Sono fatti salvi i giudizi
pendenti promossi dai lavoratori ai fini del riconoscimento della parità di
trattamento retributivo";
c) dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:
"3-bis. Le imprese di cui al comma 1 che abbiano stipulato gli accordi di cui al
comma 2, nella loro qualità di soggetti indicati nel titolo III del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive
modificazioni, obbligati all'effettuazione delle ritenute alla fonte sulle somme
o valori da essi corrisposti ed alla presentazione della relativa dichiarazione
ai sensi dell'articolo 7 del medesimo decreto, sono ammesse a versare, entro
sessanta giorni dalla scadenza del termine finale concesso dal comma 2 per la
stipula degli accordi, senza applicazione di sanzioni e interessi, le maggiori
ritenute relative ai compensi, risultanti dai suddetti accordi, effettivamente
corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
Conseguentemente, entro lo stesso termine, detti soggetti sono ammessi a
presentare, per ciascun periodo di imposta cui si riferisce il versamento delle
ritenute relative ai compensi e senza applicazione di sanzioni, dichiarazioni
integrative per rettificare quelle già presentate utilizzando i modelli di
dichiarazione approvati per gli stessi periodi di imposta con decreto del
Ministro delle finanze.
3-ter. La presentazione delle dichiarazioni integrative di cui al comma 3-bis e
l'esecuzione dei connessi versamenti esclude la punibilità per i reati previsti
dal decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 1982, n. 516, nei limiti delle integrazioni.
3-quater. Per le ritenute indicate nella dichiarazione integrativa di cui al
comma 3-bis non può essere esercitata la rivalsa sui percettori dei compensi non
assoggettati in precedenza a ritenuta. Le dichiarazioni integrative non
costituiscono titolo per la deducibilità ai fini delle imposte sui redditi.
3-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi da 3-bis a 3-quater e al presente
comma si applicano anche se le violazioni sono già state rilevate; tuttavia
restano ferme le somme pagate anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente disposizione, a titolo di soprattasse, pene pecuniarie e interessi. Le
controversie pendenti e quelle che si instaurano sino al termine finale per la
presentazione delle dichiarazioni integrative, concernenti i compensi di cui al
comma 3-bis, corrisposti fino alla data di entrata in vigore della presente
disposizione, sono estinte mediante ordinanza subordinatamente alla
presentazione, da parte del sostituto di imposta, alla segreteria dell'organo
del contenzioso tributario presso il quale pende la controversia, di copia,
anche fotostatica, della dichiarazione integrativa e della ricevuta comprovante
la consegna all'ufficio postale della lettera raccomandata di trasmissione della
dichiarazione stessa, nonché della ricevuta ed attestato di versamento delle
ritenute";
d) al comma 4, i primi due periodi sono sostituiti dai seguenti: "La
retribuzione da prendere a riferimento per il calcolo dei contributi di
previdenza ed assistenza sociale, dovuti dalle imprese di cui al comma 1 e alle
condizioni di cui al comma 2, è quella fissata dagli accordi di riallineamento e
non inferiore al 25 per cento del minimale e, per i periodi successivi, al 50
per cento, da adeguare, entro 36 mesi, al 100 per cento dei minimali di
retribuzione giornaliera, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. La presente disposizione deve intendersi come interpretazione
autentica delle norme relative alla corresponsione retributiva ed alla
determinazione contributiva di cui al combinato disposto dell'articolo 1, comma
1, e dell'articolo 6, commi 9, lettere a), b) e c), e 11, del decreto-legge 9
ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre
1989, n. 389. Per la differenza tra la retribuzione di riferimento per il
versamento dei predetti contributi e l'intero importo del minimale di cui al
citato decreto-legge n. 338 del 1989, possono essere accreditati contributi
figurativi, ai fini del diritto e della misura della pensione, con onere a
carico del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio
1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236,
nel limite massimo delle risorse preordinate a tale scopo. Con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti criteri e modalità
per il riconoscimento dei predetti accrediti di contributi figurativi";
e) dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:
"6-bis. All'atto del definitivo riallineamento retributivo ai livelli previsti
nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro, sottoscritti dalle
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, alle imprese di
cui al comma 1 sono riconosciuti, per i lavoratori interessati dagli accordi di
recepimento, gli incentivi previsti per i casi di nuova occupazione dalle norme
vigenti alla data della completa applicazione dei contratti collettivi".
2. I limiti temporali previsti dall'articolo 5 del decreto-legge 1 ottobre 1996,
n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608,
decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. I soggetti che si avvalgono degli accordi di riallineamento retributivo di
cui al presente articolo sono esclusi dalle gare di appalto indette da enti
pubblici nei territori diversi da quelli di cui all'articolo 1 della legge lo
marzo 1986, n. 64, fino al completo riallineamento.
Art. 24.
1. Per i crediti dei soci delle cooperative di
lavoro trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 29
maggio 1982, n. 297, e agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80; restano salvi e conservano la loro efficacia ai fini delle relative
prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge. I contributi rimborsati saranno restituiti dagli organismi
cooperativi all'ente previdenziale senza aggravio di oneri accessori entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, primo comma, numero 7,
del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni,
dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, e successive modificazioni, i lavoratori
soci di cooperative di lavoro sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per
la disoccupazione involontaria ai fini dell'erogazione, per i settori non
agricoli, del trattamento ordinario di tale assicurazione e del trattamento
speciale di disoccupazione edile di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427, e
successive modificazioni, e, per il settore agricolo, sia del trattamento
ordinario che dei trattamenti speciali di cui alle leggi 8 agosto 1972, n. 457,
e 16 febbraio 1977, n. 37. I contributi relativi alla predetta assicurazione,
versati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge,
restano salvi e conservano la loro efficacia anche ai fini della concessione
delle prestazioni.
3. Ai fini dell'erogazione delle prestazioni di cui al comma 2, la perdita dello
stato di socio su iniziativa della cooperativa, ivi compreso il caso di
scioglimento della cooperativa stessa, ovvero del singolo socio, è equiparata,
rispettivamente, al licenziamento o alle dimissioni del socio medesimo.
4. Le disposizioni in materia di indennità di mobilità nonché di trattamento
speciale di disoccupazione edile ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 16
maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994,
n. 451, si intendono estese ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro
svolgenti le attività comprese nei settori produttivi rientranti nel campo di
applicazione della disciplina relativa all'indennità di mobilità stessa soggette
agli obblighi della correlativa contribuzione. L'espletamento della relativa
procedura di mobilità, estesa dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, deve essere preceduto dall'approvazione, da parte dell'assemblea, del
programma di mobilità. Conservano la loro efficacia ai fini delle relative
prestazioni i contributi versati antecedentemente alla data di entrata in vigore
della presente legge.
5. E' confermata l'esclusione dall'assicurazione di cui al comma 2 dei soci
delle cooperative rientranti nella disciplina di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602, nonché dei soci di categorie di
cooperative espressamente escluse dalla predetta assicurazione.
6. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione fino
all'emanazione della disciplina sulla definizione degli ammortizzatori sociali
per i soci lavoratori di società cooperative.
Art. 25.
1. Per la realizzazione delle politiche per il
lavoro ed in particolare per gli interventi a carico del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,
con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e del Fondo di cui
all'articolo 1-ter del medesimo decreto-legge n. 148 del 1993, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993, nonché per gli interventi previsti
dall'articolo 9-septies del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito,
con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, il Ministro del tesoro
è autorizzato a contrarre mutui quindicennali con la Cassa depositi e prestiti,
il cui ammortamento è a totale carico dello Stato a decorrere dal 1998. Le somme
derivanti da detti mutui sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per
essere assegnate, con decreto del Ministro del tesoro, sulla base del riparto
operato con deliberazione del CIPE su proposta del Ministro del lavoro e della
previdenza sociale, agli appositi capitoli dello stato di previsione delle
Amministrazioni interessate.
2. La società per l'imprenditorialità giovanile s.p.a., costituita ai sensi del
decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge
29 marzo 1995, n. 95, può istituire fondi di garanzia a favore dei beneficiari
degli interventi da essa effettuati, per l'attuazione dei quali è autorizzata la
spesa di lire 20 miliardi per l'anno 1997. Al relativo onere si provvede
mediante utilizzo delle risorse derivanti dai mutui di cui all'articolo 9 del
decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 marzo 1995, n. 85. La predetta società, per le medesime finalità, è
ammessa a costituire società in ambito regionale aventi identica ragione
sociale, conservando la maggioranza assoluta del capitale sociale per un periodo
minimo di due anni.
3. I contratti di programma di cui all'articolo 2, comma 203, lettera e), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662, possono avere ad oggetto anche interventi nel
settore turistico.
Art. 26.
1. Il Governo della Repubblica è delegato ad
emanare, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, un decreto legislativo per la definizione di un piano straordinario di
lavori di pubblica utilità e di borse di lavoro, da attuare entro il 31 dicembre
1997 nei territori delle regioni Sardegna, Sicilia, Calabria, Campania,
Basilicata, Puglia, Abruzzo e Molise, nonché nelle province nelle quali il tasso
medio annuo di disoccupazione, secondo la definizione allargata ISTAT, rilevato
per il 1996, è superiore alla media nazionale risultante dalla medesima
rilevazione, con l'osservanza dei seguenti principi e criteri direttivi:
a) destinazione del piano a favore di giovani, di età compresa tra i 21 e i 32
anni, in cerca di prima occupazione, iscritti da più di trenta mesi nelle liste
di collocamento, ferme restando le condizioni previste dalla normativa vigente
per le ipotesi di rifiuto ingiustificato di offerte di lavoro;
b) ripartizione delle risorse per regioni tenendo conto del tasso di
disoccupazione giovanile di lunga durata e suddivisione delle risorse stesse, in
modo equilibrato, tra progetti di lavori di pubblica utilità e di borse di
lavoro entro il mese di novembre 1997; possibilità di revisione di tale
suddivisione, su proposta delle Commissioni regionali per l'impiego, sulla base
della verifica dell'andamento del piano straordinario, per garantire comunque il
raggiungimento degli obiettivi;
c) durata dell'impegno nei lavori di pubblica utilità e nelle borse di lavoro
non superiore a dodici mesi;
d) definizione delle procedure attuative del piano straordinario con modalità e
tempi tali da realizzare l'avviamento al lavoro di almeno 100.000 giovani
inoccupati di cui al presente comma entro il 31 dicembre 1997.
2. Per quanto riguarda i lavori di pubblica utilità, il decreto legislativo di
cui al comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) attuazione dei nuovi progetti, temporalmente determinati, nei settori dei
servizi alla persona, della salvaguardia e della cura dell'ambiente e del
territorio, del recupero e della riqualificazione degli spazi urbani e dei beni
culturali, mediante le modalità stabilite nell'articolo 1 del decreto-legge 1
ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
1996, n. 608, ivi compresa la possibilità di ricorso ad interventi sostitutivi
in caso di inerzia nell'attivazione dei progetti ovvero di mancata esecuzione
degli stessi; ambiti e tipologia dei progetti saranno definiti con decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Conferenza
Stato-città e autonomie locali;
b) ammissibilità dei soli progetti, presentati entro due mesi dalla data di
entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, che prevedano, a
favore dei lavoratori interessati, l'impegno a realizzare nuove attività stabili
nel tempo, anche nel settore del lavoro autonomo, nonché i contenuti formativi
ad esse funzionali; a tal fine, individuazione delle agenzie di promozione di
lavoro e di impresa incaricate dell'attività di assistenza tecnico-progettuale
agli enti proponenti, con il rilascio di un'apposita attestazione, valida come
requisito per la presentazione dei progetti.
3. Per quanto riguarda le borse di lavoro, il decreto legislativo di cui al
comma 1 dovrà altresì osservare i seguenti principi e criteri direttivi:
a) possibilità di svolgere le borse di lavoro presso imprese appartenenti ai
settori di attività individuati dalle classi D, H, I, J e K della
classificazione ISTAT 1991 delle attività economiche che non abbiano licenziato
personale nei dodici mesi precedenti, con almeno due dipendenti e non più di
cento, in misura non superiore al numero dei dipendenti e comunque a dieci e a
condizione che i giovani impegnati nelle borse di lavoro siano ad incremento del
personale occupato mediamente dall'impresa nei dodici mesi precedenti; la
medesima possibilità e alle medesime condizioni è consentita alle imprese
appartenenti ai settori di attività individuati dalla classe G della predetta
classificazione, con almeno cinque dipendenti e non più di cento;
b) determinazione della durata delle borse di lavoro, fermo restando il termine
di cui alla lettera c) del comma 1, in rapporto alle caratteristiche tipologiche
e dimensionali delle imprese, escludendo le attività con carattere di
stagionalità, e ai livelli di scolarità dei giovani;
c) corresponsione del sussidio di cui all'articolo 14, comma 4, del
decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge
19 luglio 1994, n. 451, come modificato dal decreto-legge 1 ottobre 1996, n.
510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
erogazione del sussidio ai giovani da parte dell'Istituto nazionale della
previdenza sociale (INPS), subordinatamente all'attestazione mensile da parte
dell'impresa della effettiva partecipazione alle attività previste, con
predisposizione di procedure automatiche di accesso ai benefici, nei limiti
delle risorse preordinate allo scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, da
parte delle imprese ammesse, tra quelle che abbiano presentato apposita
dichiarazione di disponibilità all'INPS entro termini prefissati, anche tramite
le organizzazioni datoriali di categoria;
d) riconoscimento, in caso di assunzione a tempo indeterminato al termine della
borsa di lavoro, degli incentivi previsti in casi di nuova occupazione dalle
norme vigenti alla data dell'assunzione.
4. Sullo schema di decreto legislativo di cui al comma 1 le competenti
Commissioni parlamentari esprimono il loro parere entro quindici giorni dalla
data di trasmissione.
5. Il terzo periodo del comma 20 dell'articolo 1 del decreto-legge 1 ottobre
1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n.
608, non trova applicazione relativamente agli interventi attuati nei territori
di cui al comma 1.
6. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono stabiliti
modalità e criteri per il rimborso, nei limiti delle risorse preordinate allo
scopo nell'ambito del Fondo di cui al comma 7, degli oneri sostenuti a titolo di
assicurazione contro gli infortuni sul lavoro dai datori di lavoro che abbiano
attivato tirocini di orientamento o formativi ai sensi di disposizioni di legge
vigenti.
7. Per l'attuazione dei commi da 1 a 5 del presente articolo sono preordinate,
nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20
maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993,
n. 236, lire 300 miliardi per il 1997 e lire 700 miliardi per il 1998. Le somme
non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza possono esserlo in quello
successivo.
Art. 27.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione:
a) degli articoli 15, 16 e 20 valutati complessivamente in lire 271 miliardi per
l'anno 1997, in lire 490 miliardi per l'anno 1998 e in lire 670 miliardi per
ciascun anno a decorrere dall'anno 1999, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999,
al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno
finanziario 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo
alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
b) degli articoli 23 e 24, valutati in lire 50 miliardi per l'anno 1997 e in
lire 90 miliardi annui a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente
utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29-quater del
decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1997, n. 30;
c) dall'articolo 25, pari a lire 105 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 175
miliardi annui a decorrere dal 1999 fino al 2013, si provvede per gli anni 1998
e 1999 mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, al capitolo 9001 dello stato
di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, utilizzando, quanto a
lire 70 miliardi per l'anno 1998 ed a lire 140 miliardi per l'anno 1999,
l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
quanto a lire 35 miliardi per ciascuno degli anni 1998 e 1999 l'accantonamento
relativo al Ministero del tesoro.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta
ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a
chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 24 giugno 1997 Il Presidente del Senato della Repubblica nell'esercizio delle funzioni del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 86 della Costituzione MANCINO Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri Treu, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Visto, il Guardasigilli: Flick