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Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, 23 febbraio 2006, n. 185

"Regolamento recante modalità e criteri per l'individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi

dell'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289."

(Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 19 maggio 2006, n. 115)

 

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, che prevede la definizione, con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, di modalità e criteri per l'individuazione, da parte delle Aziende Sanitarie Locali,

dell'alunno come soggetto portatore di handicap;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone

handicappate;

Visti, in particolare, gli articoli 3, 12 e 13 della suddetta legge;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 24 febbraio 1994, concernente l'atto di indirizzo e coordinamento

relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap;

Visto il decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333;

Vista la legge 8 novembre 2000, n. 328, concernente la legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di

interventi e servizi sociali;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 e successive modificazioni;

Acquisita l'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sancita

nella seduta del 16 giugno 2005 ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 29 agosto

2005;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, espressi da

entrambe le commissioni nelle rispettive sedute del 9 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministro della salute;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1. Finalità

1. Il presente decreto stabilisce le modalità e i criteri per l'individuazione dell'alunno in situazione di handicap, a norma di

quanto previsto dall'articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

 

Art. 2. Modalità e criteri

1. Ai fini della individuazione dell'alunno come soggetto in situazione di handicap, le Aziende Sanitarie dispongono, su

richiesta documentata dei genitori o degli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno medesimo, appositi

accertamenti collegiali, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 12 e 13 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

2. Gli accertamenti di cui al comma 1, da effettuarsi in tempi utili rispetto all'inizio dell'anno scolastico e comunque non

oltre trenta giorni dalla ricezione della richiesta, sono documentati attraverso la redazione di un verbale di individuazione

dell'alunno come soggetto in situazione di handicap ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

e successive modificazioni. Il verbale, sottoscritto dai componenti il collegio, reca l'indicazione della patologia stabilizzata

o progressiva accertata con riferimento alle classificazioni internazionali dell'Organizzazione Mondiale della Sanità

nonché la specificazione dell'eventuale carattere di particolare gravità della medesima, in presenza dei presupposti

previsti dal comma 3 del predetto articolo 3. Al fine di garantire la congruenza degli interventi cui gli accertamenti sono

preordinati, il verbale indica l'eventuale termine di rivedibilità dell'accertamento effettuato.

3. Gli accertamenti di cui ai commi precedenti sono propedeutici alla redazione della diagnosi funzionale dell'alunno, cui

provvede l'unità multidisciplinare, prevista dall'articolo 3, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24

febbraio 1994, anche secondo i criteri di classificazione di disabilità e salute previsti dall'Organizzazione Mondiale della

Sanità. Il verbale di accertamento, con l'eventuale termine di rivedibilità ed il documento relativo alla diagnosi funzionale,

sono trasmessi ai genitori o agli esercenti la potestà parentale o la tutela dell'alunno e da questi all'istituzione scolastica

presso cui l'alunno va iscritto, ai fini della tempestiva adozione dei provvedimenti conseguenti.

 

Art. 3. Attivazione delle forme di integrazione e di sostegno

1. Alle attività di cui ai commi 1 e 3 del precedente articolo 2 fa seguito  la redazione del profilo dinamico funzionale e del

piano educativo individualizzato previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da definire entro il

30 luglio per gli effetti previsti dalla legge 20 agosto 2001, n. 333.

2. I soggetti di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994, in sede di

formulazione del piano educativo individualizzato, elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse

necessarie, ivi compresa l'indicazione del numero delle ore di sostegno.

3. Gli Enti locali, gli Uffici Scolastici Regionali e le Direzioni Sanitarie delle Aziende Sanitarie, nel quadro delle finalità

della legislazione nazionale e regionale vigente in materia adottano accordi finalizzati al coordinamento degli interventi di

rispettiva competenza per garantire il rispetto dei tempi previsti per la definizione dei provvedimenti relativi al

funzionamento delle classi, ai sensi del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20

agosto 2001, n. 333. Gli accordi sono finalizzati anche all'organizzazione di sistematiche verifiche in ordine agli interventi

realizzati ed alla influenza esercitata dall'ambiente scolastico sull'alunno in situazione di handicap, a norma dell'articolo 6

del decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 1994.

 

Art. 4. Situazione di handicap di particolare gravità ed autorizzazione al funzionamento dei posti di sostegno in deroga

1. L'autorizzazione all'attivazione di posti di sostegno in deroga al rapporto insegnanti/alunni, a norma dell'articolo 35,

comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è disposta dal dirigente preposto all'Ufficio Scolastico Regionale sulla

base della certificazione attestante la particolare gravità di cui all'articolo 2, comma 2 del presente decreto.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano agli accertamenti da effettuarsi successivamente alla sua entrata in

vigore.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica

italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 23 febbraio 2006 p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Letta

Il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca Moratti

Il Ministro della salute Storace

Visto, il Guardasigilli: Castelli Registrato alla Corte dei conti il 4 maggio 2006 Ufficio di controllo preventivo sui

Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 36